Dopo il webinar sul PEF TARI 2021 del 24 Febbraio scorso riportiamo tutte le domande poste dai lettori con le relative risposte.
Lo scorso 24 Febbraio ha infatti avuto luogo una giornata formativa, organizzata a livello nazionale, da Lentepubblica, con ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e ALI (Autonomie Locali Italiane).
Il nostro webinar (potete leggere qui il resoconto della giornata) ha approfondito i nuovi adempimenti correlati al PEF TARI 2021 secondo il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, introdotto proprio da ARERA.
Il DL Sostegni in Gazzetta proroga PEF 2021 e tariffe TARI al 30 giugno.
Abbiamo ricevuto un ottimo feedback all’evento: ben 1000 iscritti, che ringraziamo per aver aderito con estremo interesse dimostrato durante tutta la durata del nostro evento formativo.
Tuttavia, nostro malgrado, non abbiamo avuto modo di rispondere a tutte le domande poste nel corso della sessione online.
Per ovviare alla mancanza di tempo avuta durante il webinar e per rispondere a tutti i quesiti abbiamo intervistato l’Ing. Nicoletta Barabaschi, consulente Senior Consultant REF Ricerche e uno dei principali relatori del nostro evento.
Durante il seminario l’l’Ing. Barabaschi ha approfondito, come esemplificativo, il modello IFEL 2021 per l’elaborazione dei PEF Tari, analizzando il tool di calcolo e fornendo utili suggerimenti per la compilazione.
Adesso, grazie al suo supporto, tutti coloro che non hanno ricevuto risposta durante la giornata formativa potranno ricevere un feedback sul proprio quesito.
Riportiamo, qui di seguito tutte le domande poste dai lettori, con le relative risposte della Dott.ssa Barabaschi.
Indice dei contenuti
D: “Dal 2021 il canone unico patrimoniale delle aree destinate ai mercati, ex comma 837 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, sostituisce una serie di precedenti prelievi tra cui, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, quello sui rifiuti. Pertanto dal 2021 non saranno più tassati ai fini TARI le suddette fattispecie, anche se i relativi costi di nettezza urbana risulteranno ancora presenti nel PEF. Ci si chiede se e come si debba tenere conto di tale circostanza nel PEF 2021 e quali accorgimenti si debbano adottare per assicurare la copertura dei costi inseriti nel PEF in fase di predisposizione del piano tariffario, dovendo ritenere escluse le categorie riferite alle utenze dei mercati quando ricomprese nel nuovo Canone mercatale.”
R: Non c’è una regola univoca, diversi comuni hanno adottato diverse soluzioni, ecco due esempi:
D: Nel caso di Servizio di raccolta e Trasporto rifiuti effettuato da una società in house, il costo del personale dell’ufficio Comunale competente unitamente agli altri costi (bollettazione Tari, mutuo isola ecologica, ecc.) va inserito nella prima tabella mostrata?
R: Nel PEF Grezzo Comune, nel foglio Conto economico e SIR in perimetro vanno indicati gli impegni di spesa riportati nel bilancio comunale in relazione al personale comunale che si occupa di attività legate alla TARI.
Nel PEF Grezzo Gestore, nel foglio Conto economico e SIR in perimetro vanno indicati i costi riportati nel Conto economico della società e riferiti al personale si occupa di attività legate alla TARI.
D: Per chi ha avuto un cambio di gestore nell’annualità 2020, deve compilare il PEF con i dati previsionali?
R: Come recita l’art 1.5 della Determina 2/2020:
1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all’articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve:
a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019.
Il PEF può essere fatto con fabbisogni standard, valori contrattuali, preconsuntivi 2020, budget 2021, o qualsiasi altra metodologia concordata con l’ETC.
D: I gestori di discariche o impianti TMB devono produrre il PEF?
R: I gestori di discariche o impianti TMB non sono tenuti a presentare il PEF Grezzo in relazione a queste attività. L’art 7 del MTR infatti recita:
7.7 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo ???? e ???? sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate). Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento, dei criteri di cui all’articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.
7.8 Nelle more della determinazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.7, il corrispettivo unitario per la determinazione delle componenti di costo ???? e ???? è pari:
D: Il controllo sui dati contabili deve essere supportato da documenti contabili oppure è sufficiente fare affidamento alla relazione di accompagnamento e alla dichiarazione di veridicità dei gestori?
R: Deve essere supportato dall’invio dei documenti contabili per permettere all’ETC di svolgere l’attività di validazione. L’ Art 6 del MTR recita infatti:
6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
D: Essendo il nostro Comune anche ETC non avendo l’operatività effettiva dell’Ente d’ambito e vista la mancata approvazione dell’emendamento approvazione tariffe tari 2021 al 30/04/2021: dati i ritardi dovuti all’elaborazione del PEF grezzo da parte del nostro gestore conviene confermare le tariffe 2021 a quelle del 2020 (rimandando pertanto gli eventuali conguagli 2020 – attesa Deliberazione ARERA) e 2021 …. precisando che il PEF sarà elaborato a seguire?
R: La scadenza per l’elaborazione del PEF e la determinazione delle tariffe 2021 rimane legata a quella del bilancio preventivo dell’ente al 31 marzo 2021. Non è possibile elaborare e il PEF dopo la scadenza del bilancio di previsione.
D: Se il GESTORE non ci consegna il Piano finanziario, come facciamo ad approvare con il Bilancio le tariffe ed il Pf?
R: Il gestore va segnalato ad ARERA attivando i meccanismi di garanzia opportuni. In questo caso l’ETC può approvare il PEF 2021 ma sono esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione. (art 7 delibera 443/2019 e art 3 delibera 57/2020)
D: Nel caso in cui lo scostamento è stato generato per maggiori oneri di conferimento per il trattamento dei rifiuti differenziati (FORSU) richiesti dal gestore dell’impiantistica (tariffa amministrata), supera il limite di crescita della tariffa, tali maggiori costi come possono essere inserite nel MTR?
R: I costi 2021 andranno a comporre la tariffa 2023. Qualora fosse necessario un anticipo di tali ricavi perché in alternativa si configurerebbe un disequilibrio economico finanziario della gestione o del gestore per l’anno tariffario è possibile tentare di fare istanza ad ARERA per il superamento del limite tariffario (qualora MTR sia maggiore del limite) giustificando l’incremento di costi esogeni non rappresentati dall’uso dei valori di bilancio 2019 per la definizione della Tariffa 2021.
D: Buongiorno, vorrei capire quale documentazione deve chiedere l’ETC per poter validare i dati del gestore, specialmente se il gestore è una grande azienda con tante commesse e dal bilancio non si possono desumere direttamente i costi imputabili alla propria commessa e se il gestore è tenuto a fornire all’ETC anche la documentazione contabile non obbligatoria, qualora richiesta dall’etc
R: L’ Art 6 della delibera 443/2019 recita:
6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
Il gestore è tenuto a consegnare all’ETC qualsiasi documento (art 6.2c) del. 443/2019) richiesto per permettere all’ente la validazione del PEF Grezzo del Gestore. Ad esempio, è possibile richiedere una tavola di riconciliazione fra il Conto economico depositato dalla società di gestione (evidenze contabili sottostanti), il Conto economico di commessa e le eventuali rettifiche per raggiungere il costo TARI evidenziato nel PEF. Tali ribaltamenti devono essere giustificati e devono permettere all’ETC di fare eventuali controlli a campione che gli permettano di ricostruire come dal dato del Conto economico ufficiale si giunga al valore riportato nel PEF.
La medesima procedura deve essere attuabile con riferimento ai valori iscritti nel Libro Cespiti della società e i valori delle immobilizzazioni dichiarate per il riconoscimento tariffario.
D: Nel 2020 non è stato fatto in base alle disposizioni di ARERA, quindi con un PEF inferiore al 2019. con la simulazione del PEF 2021 si supera il parametro di crescita. La differenza come può essere giustificata? O recuperata?
R: Se nel 2020 è stata applicata in deroga la Tariffa 2019 perché non è stato approvato il PEF 2020 entro ottobre, la tariffa su cui va calcolato il limite di crescita è quella del 2019.
I costi extra limite (DELTA) possono essere recuperati solo in presenza di aumenti di perimetro o della qualità del servizio, come recita l’art 4.5 del MTR:
4.5 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario – per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite – il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all’Autorità una relazione attestante:
D: Nel caso nel corso del 2021 cambierà il gestore della raccolta e trasporto rifiuti in che modo occorre tenerne conto nella predisposizione del PEF 2021? Al momento il PEF grezzo è stato fornito dal gestore 2019 ma i costi saranno diversi. Si precisa che il PEF grezzo non può essere redatto dal nuovo gestore in quanto ancora questo non è stato identificato, le procedura di gara si concluderanno successivamente al termine per l’approvazione delle tariffe
R: È possibile produrre un PEF con i migliori dati a disposizione del’ETC, ad esempio utilizzando i dati di bilancio del gestore attuale ed introducendo una componente COI per tenere in considerazione la variazione del servizio prevista.
D: La registrazione dei canoni leasing sostenuti dai gestori dove la riportiamo?
R: Se i canoni di leasing sono costi per il gestore, dovranno essere riportati nel PEF Grezzo Gestore fra i B8 nel SIR in perimetro.
Se gli stessi mezzi sono anche iscritti a libro cespiti del gestore è necessario decidere se indicarli nei costi operativi o nei cespiti, evitando il doppio conteggio dei costi.
Nella determina 02/2020 si legge:
1.10 L’Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d’uso del capitale di cui all’articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR.
1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l’Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all’articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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